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LEGGE 23/12/1978, n. 833
Istituzione servizio sanitario nazionale
art. 19 - libera scelta del medico e del luogo di cura
Istituzione servizio sanitario nazionale
art. 19 - libera scelta del medico e del luogo di cura
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502
art. 14 c. 2 “prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato ..”
art. 14, c. 5 osservazioni e denunce al DG che provvede entro 15 giorni
art. 15 qunquies c.3 intramenia: “l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale “
art. 14 c. 2 “prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato ..”
art. 14, c. 5 osservazioni e denunce al DG che provvede entro 15 giorni
art. 15 qunquies c.3 intramenia: “l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale “
Legge 23 dicembre 1994 n. 724
articolo 3, c. 8 “Tutti i cittadini che vi abbiano interesse possono richiedere alle direzioni sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia della riservatezza delle persone.”
articolo 3, c. 8 “Tutti i cittadini che vi abbiano interesse possono richiedere alle direzioni sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia della riservatezza delle persone.”
DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 1998, n. 124
art. 3 c. 13 – “Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali“ “ l'assistito puo' chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attivita' liberoprofessionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unita' sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unita' sanitaria locale nel cui ambito e' richiesta la prestazione“
art. 3 c. 13 – “Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali“ “ l'assistito puo' chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attivita' liberoprofessionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unita' sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unita' sanitaria locale nel cui ambito e' richiesta la prestazione“
LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
comma 282 - divieto chiusura delle liste di attesa
comma 282 - divieto chiusura delle liste di attesa
DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009, n. 198
art 1 c. 1 “….i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi….”
art 1 c. 1 “….i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi….”
PNGLA - Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021
allegato A punto 4 – Il Programma Attuativo Aziendale, inoltre, provvede a: per le prestazioni di primo accesso individuare gli ambiti territoriali di garanzia nel rispetto del principio di prossimità e raggiungibilità, al fine di consentire alle Aziende di quantificare l’offerta necessaria a garantire i tempi massimi di attesa. Qualora la prestazione non venga erogata (es. non presente per l’alta specializzazione o per la riorganizzazione delle reti cliniche) nell’ambito territoriale di garanzia, viene messo in atto il meccanismo di garanzia di accesso per il cittadino..
allegato A punto 4 – Il Programma Attuativo Aziendale, inoltre, provvede a: per le prestazioni di primo accesso individuare gli ambiti territoriali di garanzia nel rispetto del principio di prossimità e raggiungibilità, al fine di consentire alle Aziende di quantificare l’offerta necessaria a garantire i tempi massimi di attesa. Qualora la prestazione non venga erogata (es. non presente per l’alta specializzazione o per la riorganizzazione delle reti cliniche) nell’ambito territoriale di garanzia, viene messo in atto il meccanismo di garanzia di accesso per il cittadino..
DGR Lombardia XI 1865, 09/07/2019
art.1 - recepisce il PNGLA
inoltre “ Se non ci sono disponibilità entro i termini sopra stabiliti, al fine di rendere in ogni caso efficace e il più possibile tempestivo il servizio, sono stabiliti - in funzione delle rispettive classi di priorità - periodi di tolleranza pari al massimo al 20% oltre i tempi previsti per ciascuna classe di priorità (B o D). Tale periodo di tolleranza è subordinato alla specifica richiesta del cittadino di fruire della prestazione nella struttura da lui richiesta:”
art.1 - recepisce il PNGLA
inoltre “ Se non ci sono disponibilità entro i termini sopra stabiliti, al fine di rendere in ogni caso efficace e il più possibile tempestivo il servizio, sono stabiliti - in funzione delle rispettive classi di priorità - periodi di tolleranza pari al massimo al 20% oltre i tempi previsti per ciascuna classe di priorità (B o D). Tale periodo di tolleranza è subordinato alla specifica richiesta del cittadino di fruire della prestazione nella struttura da lui richiesta:”
DGR Lombardia XI 2672 del 16/12/2019
art 6.1 “Qualora sul territorio dell’ATS non fossero presenti le disponibilità richieste, la struttura scelta è tenuta ad erogare la prestazione con oneri a proprio carico chiedendo al cittadino di riconoscere il solo valore relativo al ticket se non esente.”
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art 6.1 “Qualora sul territorio dell’ATS non fossero presenti le disponibilità richieste, la struttura scelta è tenuta ad erogare la prestazione con oneri a proprio carico chiedendo al cittadino di riconoscere il solo valore relativo al ticket se non esente.”
DGR Lombardia XII 511 Seduta del 26/06/2023
approvazione del Piano operativo regionale per il contenimento dei tempi di attesa
approvazione del Piano operativo regionale per il contenimento dei tempi di attesa
LEGGE 29 luglio 2024, n. 107
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 art.3 c. 10 pag 36 percorso di tutela.
N.B. qui la comparazione delle modifiche in sede di approvazione
https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1721740909.pdf “Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria” (art. 2) in sede di conversione hanno eliminato la frase “...a seguito del controllo delle agende di prenotazione sulla segnalazione del cittadino, degli enti locali e delle associazioni di categoria degli utenti... “
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 art.3 c. 10 pag 36 percorso di tutela.
N.B. qui la comparazione delle modifiche in sede di approvazione
https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1721740909.pdf “Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria” (art. 2) in sede di conversione hanno eliminato la frase “...a seguito del controllo delle agende di prenotazione sulla segnalazione del cittadino, degli enti locali e delle associazioni di categoria degli utenti... “
REGIONE LOMBARDIA – DOCUMENTAZIONE E INDICAZIONI SUL PERCORSO DI TUTELA
Attenzione: se la proposta fatta dalla struttura viene rifiutata dal cittadino, ad esempio per preferenze personali o motivi logistici, si perde il diritto al mantenimento della classe di priorità.
Attenzione: nel caso in cui il cittadino dovesse ricorrere autonomamente e volontariamente alla prenotazione in regime privato o libero professionale, non potrà esigere in alcun modo il rimborso della spesa sostenuta agli Enti del Sistema Sanitario Regionale.
Attenzione: se la proposta fatta dalla struttura viene rifiutata dal cittadino, ad esempio per preferenze personali o motivi logistici, si perde il diritto al mantenimento della classe di priorità.
Attenzione: nel caso in cui il cittadino dovesse ricorrere autonomamente e volontariamente alla prenotazione in regime privato o libero professionale, non potrà esigere in alcun modo il rimborso della spesa sostenuta agli Enti del Sistema Sanitario Regionale.
Legge 29 luglio 2024, n. 107
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.